INTERROGAZIONE URGENTE CONSORZIO DI BONIFICA
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Bari, 6 FEBBRAIO 2012 |
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
S E D E
Premesso che:
-Il giorno 1 dicembre 2011 la Deputazione Amministrativa del Consorzio per la Bonifica della Capitanata con deliberazione n. 335 ha affidato ad un esperto l’incarico di consulenza per la definizione del Piano Industriale 2012-2014 del Consorzio stesso;
-in detta delibera si prevede che l’incarico dovrà essere svolto entro 120 giorni, in collaborazione con i Dirigenti dell’Ente, con l’impegno di 60 giornate lavorative di un consulente senior e di 100 giornate lavorative di 2 consulenti junior;
-il compenso fissato per l’espletamento dell’incarico è pari a € 90.000,00, oltre Iva e Cap se dovuti, ed un plafond di € 3.000,00 per le spese di trasferta;
Considerato che:
-i Consorzi di Bonifica sono enti di diritto pubblico ai quali la Regione riconosce la programmazione e l’esecuzione delle opere di bonifica integrale finalizzate allo sviluppo della produzione agricola e dell’irrigazione, all’assetto del territorio, alla difesa del suolo e dell’ambiente, ai sensi della L.R. 54/1980;
-i Consorzi di Bonifica svolgono la propria attività sia attraverso contributi pubblici, sia per il tramite di oneri a carico dei proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli nonché gli affittuari, ai sensi dell’art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che traggono un beneficio dall’attività consortile, compresi lo Stato, la Regione, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza;
-la Regione Puglia ha già speso ingenti risorse per la gestione commissariale dei Consorzi di Bonifica di Ugento Li Foggia, Terre d’Apulia, Stornara e Tara e Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo;
-la Regione, ai sensi della L.R. 54/1980, ed in linea con le prerogative a garanzia del buon andamento dell’attività amministrativa previste dallo Statuto della Regione Puglia, è tenuta a svolgere funzioni di vigilanza, tutela e controllo sui Consorzi di Bonifici ed i relativi atti;
-l’art. 9 della L.R. n. 12/2011 prevede l’istituzione della Commissione d’indagine sulla gestione dei Consorzi di Bonifica;
-l’art. 7 comma 6, del Dlgs.vo n. 165/2001, in armonia con i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., prevede una serie di limiti in materia di incarichi a soggetti esterni, ed in particolare il preventivo accertamento, da parte dell’amministrazione conferente, dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, dunque la previa verifica organizzativa, puntuale e documentata, della quale occorre dare conto nel contratto di collaborazione; la prestazione “altamente qualificata”, dunque, la qualità della professionalità coinvolta deve chiaramente risultare da un apposito procedimento di verifica di evidenza pubblica, idonee a dimostrare erga omnes la specifica esperienza del soggetto incaricato nell’attività dedotto in contratto;
-la giurisprudenza è chiara nell’affermare l’impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti e conseguente responsabilità erariale per gli indebiti costi gravanti sull’ente;
Tanto premesso,
SI INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale e l’assessore con delega all’Agricoltura per sapere se:
-siano state poste in essere misure idonee a valutare il rispetto delle norme di legge previste in tema di conferimento di incarichi esterni, al fine di valutare la legittimità dell’incarico conferito con il summenzionato contratto;
-intendano invitare, visto il potere di vigilanza ad essi spettante e qualora venga constatata l’illegittimità dell’atto, la Deputazione Amministrativa del Consorzio per la Bonifica della Capitanata a revocare il contratto stipulato per l’incarico indicato in oggetto, affinchè si determini un’allocazione delle risorse oculata, efficiente ed efficace.
AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B A R I
AL SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
B A R I
AL SIG. ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA
B A R I
OGGETTO: Interrogazione urgente:Montepulciano San Severo.
Premesso che:
-la varietà “MONTEPULCIANO” è inclusa nella “Doc San Severo” ed in molte “IGT” del territorio della Daunia e della Puglia, già da molto tempo prima di altre tipologie di vini;
-la varietà “MONTEPULCIANO” è attualmente quella di uva a bacca rossa più coltivata nel nostro territorio;
-l’informazione riportata sulle etichette del vino imbottigliato che recita“prodotto da uve selezionate da vigneti MONTEPULCIANO e Sangiovese”, vista la circolare 30/07/09 ed a seguito dell’entrata in vigore del DM 23/12/2009 (recante le disposizioni nazionali applicative del Reg. CE n. 607//2009), non è più utilizzabile per i vini di Puglia
-alla luce delle summenzionate disposizioni, la dicitura del nome del vitigno MONTEPULCIANO, è RISERVATA ai soli vini DOC MONTEPULCIANO D’ABRUZZO, MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE e NOBILE DI MONTEPULCIANO, e pertanto dal dicembre 2010 in poi sarà vietato riportare in etichetta il termine MONTEPULCIANO su altri vini.
Considerato che
il Reg. CE n. 607/09 impone il divieto di utilizzo delle menzioni e diciture non veritiere che traggono in errore e confusione il consumatore finale e considerato che riportare il termine “da uve MONTEPULCIANO”, non costituisce una violazione all’uso delle indicazioni veritiere, ma la puntuale indicazione necessaria ad individuare il contenuto dei vini imbottigliati
per tutto quanto sopra, si interrogano le SS.LL. per sapere:
PERCHE’ LA REGIONE PUGLIA non ha richiesto, come per altri vitigni del nostro territorio regionale, la protezione della menzione MONTEPULCIANO per la DOC San Severo e per le IGT della Daunia e IGT Puglia, in modo da consentire di riportare sulle etichette il nome del vitigno come componente del vino;
SE LA REGIONE PUGLIA se ritiene di tutelare i prodotti Pugliesi, rivendicando immediatamente la possibilità dell’utilizzo del termine “da uve MONTEPULCIANO” , in modo tale da consentire anche dopo il 31.12.2010 l’utilizzo di tale dicitura, come avviene da oltre sessant’anni;
COME LA REGIONE PUGLIA, in caso di perdurante inerzia e mancata rivendicazione dell’utilizzo del termine “da uve MONTEPULCIANO”, intende risarcire i danni agli agricoltori ed alle aziende vinicole che non potranno più utilizzare detta menzione, con gravissime conseguenze sul mercato;
COSA SECONDO LA REGIONE PUGLIA, in caso di perdurante inerzia e mancata rivendicazione dell’utilizzo del termine “da uve MONTEPULCIANO”, gli operatori possono riportare in etichetta tra le informazioni da dare al consumatore, il luogo dello spazio riservato al termine “da uve MONTEPULCIANO”.
In attesa di immediato riscontro, certo di una solerte iniziativa a difesa della nostra agricoltura, della nostra tradizione e del futuro della nostra agricoltura, porgo cordiali saluti.





